ASSOCIAZIONE CULTURALE CORO CRODA ROSSA A.P.S.
STATUTO
(Testo approvato dall’Assemblea straordinaria dei soci il 15/2/2019)
Registrato all’Uff.Territoriale del Registro ”Venezia 2” il 4 marzo 2019 al n.851 – serie 3A Privati
ART. 1 – (Denominazione e sede)
E’ costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: ASSOCIAZIONE CULTURALE CORO CRODA ROSSA APS, che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L’associazione ha sede legale presso la Casa della Musica in via A. Gramsci n.106, nel Comune di Mirano (Venezia). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2 – (Statuto)
L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3 – (Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.
ART. 4 – (Interpretazione dello statuto)
Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
ART. 5 – (Finalità e attività)
L’associazione esercita in via principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono: “l’organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art.5 del D. Lgs. N.117/2017 (comma 1 – lettera “i”) mediante la realizzazione delle seguenti azioni :
• La promozione e l’attuazione di attività culturali riguardanti prioritariamente il canto corale, popolare e di montagna e la ricerca ad essi connessa;
• La ricerca, la conservazione, la cultura e la rielaborazione, l’ apprendimento e l’ esecuzione in concerto del canto popolare in genere, sia esso veneto, nazionale o di provenienza straniera;
• La rivalutazione di tale canto e delle armonie che lo caratterizzano e degli autori che l’hanno prodotto, ai fini della valorizzazione della storia, delle tradizioni e del folclore ad esso legato. A tale scopo ha istituito un Premio denominato “Diapason Miranese” da assegnare a persona che abbia ben meritato nel campo dell’educazione musicale con particolare riferimento al canto corale. Il regolamento del Premio è approvato dall’Assemblea;
• Lo studio e l’attivazione di eventuali sezioni corali specificatamente dedicate a linee proprie di esecuzione .
Campi di attività sono:
• L’acquisizione del canto corale e di elementi della grammatica musicale basata su quanto, di teoria, di solfeggio e di armonia, possa mettere in condizione i coristi di apprendere nuovi brani;
• L’organizzazione di eventi quali concerti, manifestazioni, conferenze, seminari, festival, convegni, feste ed ogni altra attività promozionale degli aspetti culturali, musicali e ricreativi d’interesse degli associati, delle loro famiglie e del territorio;
• L’insegnamento dell’educazione musicale a scopi didattici e formativi a favore degli studenti e di altri che ne facciano richiesta;
• La promozione di forme di collaborazione con altri gruppi corali che perseguano finalità analoghe.
L’Associazione può aderire a federazioni ed associazioni che svolgano attività di coordinamento e promozione delle finalità predette.
L’Associazione è apolitica, aconfessionale ed intende operare nel rispetto dei singoli e del pluralismo di opinioni nell’ambito delle democratiche Istituzioni. Potranno essere promosse attività produttive, compresa la registrazione e la pubblicazione di edizioni musicali, ed organizzati servizi da parte degli associati al solo fine del loro coinvolgimento sociale e a solo titolo di autofinanziamento.
L’associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.
ART. 6 – (Ammissione)
Sono soci dell’associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L’ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Ci sono 3 categorie di soci:
• Coristi : sono coloro che fanno parte attiva dell’organico corale dell’associazione, concorrono al suo mantenimento con una quota mensile fissata dal Consiglio Direttivo e accettano le finalità del presente statuto.
• Sostenitori : sono coloro che, pur non potendo esplicare attività corale, partecipano alle attività dell’ Associazione. concorrendo alla buona riuscita delle stesse e versano la quota fissata dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto attivo e passivo.
• Onorari : sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione ovvero che abbiano favorito o favoriscano con attività di particolare rilevanza ovvero abbiano finanziato in modo determinante l’attività associativa. Sono esentati dal pagamento delle quote e non godono del diritto di voto negli organismi dell’Associazione. Possono invece godere dei servizi forniti dall’Associazione, in misura di volta in volta stabilita dal Consiglio Direttivo.
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
ART. 7 – (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell’organizzazione hanno il diritto di:

• eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
• essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
• essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge;
• prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee,
• prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
• votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
e il dovere di:
• rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
• svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
• versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.
ART. 8 – (Qualità di volontario)
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
ART. 9 – (Recesso ed esclusione del socio)
Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato fatte salve le eventuali obbligazioni assunte in ordine al versamento del contributo ed agli impegni assunti fino alla data delle dimissioni, e restituendo la dotazione ricevuta dall’Associazione.
Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato. E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
ART. 10 – (Organi sociali)
Gli organi dell’associazione sono:
• Assemblea dei soci,
• Consiglio Direttivo,
• Presidente.
ART. 11 – (Assemblea)
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i Soci Coristi e Sostenitori dell’Associazione.
E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da esporre nelle bacheche dell’Associazione almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, raccomandata a mano, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea, al recapito risultante dal libro dei soci. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti i soci.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 – (Compiti dell’Assemblea)
L’assemblea:
• determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
• approva il bilancio di esercizio (bilancio di previsione annuale e conto consuntivo con allegata la relazione morale del Presidente);
• nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
• delibera sull’esclusione degli associati;
• delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto su proposta del Consiglio Direttivo;
• approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari e su regolamenti e atti predisposti dal Consiglio Direttivo;
• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART. 13 – (Validità Assemblee)
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Il Socio impossibilitato a partecipare all’ Assemblea, può delegare uno ed uno solo altro socio. Ciascun associato è portatore di una sola delega.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.
L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza dei due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
ART. 14 – (Verbalizzazione)
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o, in sua assenza, da un socio designato dal Presidente e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
ART. 15 -Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, con un minimo di nove membri, eletti dall’assemblea tra i propri associati. Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n.5 mandati. Si applica l’articolo 2382 del codice civile (decadenza e ineleggibilità). Al conflitto di interessi dei consiglieri si applica l’articolo 2475-ter del codice civile. E’ ammessa la possibilità che uno o più consiglieri siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo, in particolare:
• nomina al suo interno un Vicepresidente;
• nomina i Direttori delle Sezioni Corali;
• esamina ed approva le domande di iscrizione dei nuovi soci;
• redige la relazione finanziaria dell’Associazione, i Bilanci preventivo e consuntivo annuali;
• dirige l’attività e determina i programmi dell’Associazione;
• ha la gestione amministrativo-finanziaria dell’Associazione;
• delibera su tutte le questioni di carattere generale e particolare riguardanti l’attività dell’Associazione comprese le spese;
• delibera circa incarichi specifici da attribuire ai Consiglieri o ai Soci cooptati nel Consiglio Direttivo.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta motivata da un componente.
La convocazione viene di norma formalizzata dal Presidente e inviata tramite il Segretario. Delle sedute viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale, controfirmato dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo faciliterà la conoscenza delle attività, delle proposte e di quanto ritenga utile al raggiungimento delle finalità dell’Associazione, attraverso pubblicazione sulla stampa locale e nella bacheca della Piazza Martiri in Mirano.
ART. 16 – (Presidente)
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei soci.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.
Il presidente svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
Art. 17 – (Direttore della sezione corale)
E’ nominato dal Consiglio Direttivo e ne fa parte di diritto. E’ scelto prioritariamente fra i soci a maggioranza qualificata dell’Assemblea. Deve essere di provata esperienza e capacità tecniche. Il suo incarico, a tempo indeterminato, può essere revocato dal Consiglio Direttivo, sentita l’Assemblea dei soci aventi diritto di voto e sentito il medesimo.
Il Direttore è responsabile “in toto” dell’andamento tecnico del coro. Si occupa della preparazione specifica dei singoli coristi e della fusione vocale d’insieme dei singoli reparti. Dà istruzioni, od organizza in prima persona corsi di preparazione in collaborazione con i Consiglieri. Valuta, con insindacabile giudizio, l’idoneità o meno all’ammissione al Coro, all’ingresso in organico, alla specializzazione tecnica e solistica di ciascun corista.
Sceglie il repertorio utile in ogni rappresentazione pubblica o privata. Stabilisce luogo, data, orario e durata delle prove, sentito il parere del Consiglio Direttivo. Ricerca e sceglie i brani da inserire nel repertorio.
Può essere previsto, su parere conforme dell’Assemblea dei soci, un Aiutante del Direttore. E’ persona che abbia particolari e comprovate competenze in ciascuno dei campi in cui si impegna il Coro e viene nominato direttamente dal Direttore, sotto la sua personale responsabilità e discrezione, sentito il Consiglio Direttivo. Assume tutti gli oneri della direzione del Coro in assenza del Direttore titolare o nei casi in cui questi ne ravvisi la necessità. Qualora non ne sia già componente, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, con solo diritto di parola.
ART. 18 – (Il Segretario)
Redige i verbali delle riunioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, cui partecipa di diritto; è responsabile della tenuta dei libri, compreso quello dei Soci e di tutta la documentazione riguardante l’Associazione. Collabora con il Presidente su specifici compiti affidatigli.
ART. 19 – (Il Tesoriere)
Sovrintende alla contabilità finanziario-patrimoniale dell’Associazione; redige e tiene i libri contabili. Controfirma con il Presidente gli impegni finanziari. Predispone i bilanci preventivo e consuntivo. Provvede alle spese necessarie e ne tiene la corrispettiva documentazione. Provvede alla registrazione, manutenzione e conservazione del patrimonio annotando su apposito libro la consistenza e le eventuali modifiche, tenendo aggiornato il Consiglio Direttivo del quale fa parte di diritto.
ART. 20 – (Risorse economiche)
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da: quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; rimborsi da convenzioni; ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
ART. 21 – (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ART. 22 – (Bilancio)
I documenti di bilancio dell’Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.
ART. 23 – (Assicurazione dei volontari)
I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 24 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea straordinaria con le modalità di cui all’art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 25 – (Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.